Alla conferenza sul clima di Parigi (COP21) del dicembre 2015, 195 paesi hanno adottato, dopo lunghissimi negoziati durati più di dieci anni (storico l’incontro di Copenaghen nel 2009, il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale.

L’accordo definisce un piano d’azione globale, inteso a rimettere il mondo sulla buona strada per evitare cambiamenti climatici pericolosi limitando il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2ºC.

I governi hanno concordato di:

  • mantenere l’aumento medio della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali come obiettivo a lungo termine
  • puntare a limitare l’aumento a 1,5°C, dato che ciò ridurrebbe in misura significativa i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici
  • fare in modo che le emissioni globali raggiungano il livello massimo al più presto possibile, pur riconoscendo che per i paesi in via di sviluppo occorrerà più tempo
  • procedere successivamente a rapide riduzioni in conformità con le soluzioni scientifiche più avanzate disponibili.

L’accordo di Parigi è stato firmato il 22 aprile 2016, in occasione della Giornata mondiale della Terra, alle Nazioni Unite a New York da 175 Paesi. Le regole per la sua entrata in vigore (avvenuta il 4 novembre 2016) prevedevano che venisse ratificato da almeno 55 Paesi che rappresentassero almeno il 55% delle emissioni di gas serra. L’Italia lo ha ratificato il 27 ottobre, giusto in tempo per l’inizio della Cop22 in Marocco.

Promuovere la crescita significherà, soprattutto dopo gli Accordi di Parigi, aumentare la produttività, ridurre le diseguaglianze e, al contempo, ridurre l’impatto antropico sull’ambiente, mitigando i rischi di medio lungo termine del cambiamento climatico.

ERGO organismo di certificazione e di ispezione fornisce il proprio contributo per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia Energetica Nazionale attraverso la valutazione e successiva certificazione di appositi schemi certificativi in conformità alle seguenti norme:

  • UNI CEI 11339:2009 in materia di Esperti in Gestione dell’Energia (EGE);
  • UNI CEI 11352:2014 in materia di Società che forniscono servizi energetici (ESCo);
  • UNI CEI EN ISO 50001:2011 in materia di Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE).

Tra i provvedimenti legislativi che riconoscono valore a tali schemi, il D. lgs. n. 102/2014 è certamente la norma di riferimento; obbliga infatti le grandi imprese e quelle energivore a dotarsi di diagnosi energetiche che devono essere obbligatoriamente effettuate da Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) o Auditor Energetici (AE) – certificati da organismi accreditati secondo la norma ISO/IEC 17024 – o da Energy Service Company (ESCo) – certificate da organismi accreditati secondo la norma ISO/IEC 17065 – o effettuate come strumento di supporto a un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) conforme alla UNI CEI EN ISO 50001 o alla UNI CEI EN ISO 14001 certificato da organismi accreditati secondo la norma ISO/IEC 17021-1.